1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, riconosce la patente europea pizzaioli (PEP), di cui all'articolo 2, quale attestato professionale di competenza, allo scopo di qualificare la ristorazione italiana ed europea con specifico riferimento alla pizza.
1. La patente europea pizzaioli è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, previa certificazione da parte della Associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite, attraverso il corso di formazione di cui al comma 2.
2. Al fine di ottenere la patente europea pizzaioli e l'abilitazione all'esercizio della professione, l'aspirante pizzaiolo frequenta un corso riconosciuto di almeno 120 ore, così articolato:
a) 60 ore di pratica in laboratorio;
b) 20 ore di lingua straniera;
c) 20 ore di scienza dell'alimentazione;
d) 20 ore di igiene e somministrazione di alimenti.
3. Al termine del corso di cui al comma 2, l'aspirante pizzaiolo sostiene un esame finale, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, davanti a una apposita commissione di esperti nominata, di volta in volta, dal Ministero della pubblica istruzione.
1. È istituito l'albo professionale dei pizzaioli italiani, di seguito denominato «albo».
2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli.
3. La tenuta dell'albo è demandata al Consiglio nazionale dell'ordine, eletto dagli iscritti all'albo.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le norme relative alle modalità di iscrizione all'albo, all'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'ordine e ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.
1. Possono essere iscritti all'albo esclusivamente i pizzaioli professionisti, in possesso